Il Tribunale di Roma conferma: le rette dei malati di Alzheimer sono a carico delle ASL (e non del paziente o dei familiari)

Il Tribunale di Roma conferma: le rette dei malati di Alzheimer sono a carico delle ASL (e non del paziente o dei familiari)
27 Novembre 2018: Il Tribunale di Roma conferma: le rette dei malati di Alzheimer sono a carico delle ASL (e non del paziente o dei familiari) 27 Novembre 2018

La figlia di un malato di Alzheimer da tempo ricoverato presso una RSA (e poi deceduto in corso di causa), nella sua qualità di sua amministratore di sostegno, ha convenuto quest’ultima, il Comune di Roma e la ASL competente avanti al Tribunale di Roma, riferendo che il padre aveva pagato “la quota parte della diaria giornaliera stabilita a carico del paziente in ragione della dichiarazione d’impegno sottoscritta al momento del ricovero su richiesta della RSA”, ma di ritenere che, invece, “sul paziente ricoverato” non dovesse gravare “alcun esborso a fronte del necessitato ricovero”.

Pertanto, l’attrice chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’ASL di sopperire (interamente) a tale esborso nei confronti della RSA, nonché la condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto corrispostole dal padre, eventualmente a titolo di indebito arricchimento, dichiarando altresì la nullità dell’atto di impegno succitato per illiceità della causa e dell’oggetto, nonché, in via subordinata, la condanna del Comune di Roma per arricchimento senza causa.

Il Giudice monocratico, decidendo la controversia con la sentenza n. 12180/2018, pubblicata il 13.6.2018, ha anzitutto osservato che la parte attrice aveva fondato le proprie domande su vari “precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alla qualificazione di assistenza strettamente sanitaria della tipologia di ricovero del proprio padre nella RSA”, in relazione alla quale avrebbe dovuto ritenersi “l’insussistenza di presupposti normativi per poter porre oneri di alcun genere a carico del paziente (o dei congiunti di questi eventualmente tenuti ad assisterlo)”.

Nel condividere questa tesi, il Tribunale capitolino ha fatto specifico riferimento a due precedenti di legittimità.

In particolare, Cass. civ. n. 2776/2017, per la quale “gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale”, con la precisazione che “nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”, ciò che è ormai divenuto “diritto vivente”.

In conseguenza, si devono includere, ad esempio, “nelle prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario [anche] i trattamenti farmacologici somministrati con continuità a soggetti con grave psicopatologia cronica ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e personale specializzato idonei ad effettuare terapie riabilitative”.

Dopo aver sottolineato che tali principi giuridici “riferiti alle malattie mentali valgono per la altrettanto grave, e radicalmente invalidante, patologia (malattia di Alzheimer) da cui era affetto il padre delle attrici”, come provato “dalla cartella clinica agli atti del giudizio”, la sentenza del Tribunale di Roma fa riferimento a Cass. civ. n. 4558/2012 (che confermò l’accoglimento della domanda proposta dai parenti di un paziente difesi dall’Avv. Miotto), riguardante una donna “gravemente affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio…”.

In conseguenza il Tribunale ha condannato la RSA a restituire le rette corrispostegli dal paziente ed ha dichiarato la nullità della dichiarazione di impegno da questi sottoscritta all’atto del suo ingresso nella struttura.

Si tratta dell’ennesima decisione di merito che sancisce il diritto dei malati di Alzheimer (o di demenza senile) ad essere assistiti in regime di ricovero con spesa totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza che la relativa retta possa esser posta, neanche parzialmente, a carico loro o dei loro congiunti.

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